Art. 2.
(Tipologia e ambito degli interventi).

      1. Nell'attuazione dei princìpi e delle finalità di cui all'articolo 1, lo Stato eroga in favore delle gestanti sole e del figlio minore di famiglie monoparentali e di coppie nelle quali entrambi i genitori sono minori, che versano in stato di disagio economico, un assegno mensile pari a 200 euro per tutta la durata della gestazione e fino al compimento, da parte del figlio, del diciottesimo anno di età. Lo Stato corrisponde, inoltre, ai genitori di età inferiore a venticinque anni un assegno mensile di importo pari all'assegno sociale annualmente determinato dall'INPS, fino al compimento, da parte del genitore più giovane tra i due, del venticinquesimo anno di età.

 

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      2. Hanno diritto alla corresponsione degli assegni di cui al comma 1 i soggetti che hanno un reddito annuale pari o inferiore a 25.000 euro. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da imposte.
      3. Lo Stato adotta, nelle materie di propria competenza, e promuove l'adozione, da parte delle regioni e degli enti locali, nelle restanti materie, di iniziative a sostegno di gestanti sole, di famiglie monoparentali con figli minori e di coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni, quali:

          a) la possibilità di accedere alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione principale eventualmente previste per le giovani coppie o, in alternativa, il riconoscimento di un titolo di preferenza nelle graduatorie stilate dai comuni per il diritto di accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica;

          b) il riconoscimento di un titolo di preferenza nell'assegnazione dei posti negli asili nido e negli istituti scolastici pubblici;

          c) l'esonero, per le ragazze madri con figli minori, dal pagamento delle tasse universitarie.